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Blog di l.marton

QUALE VETTORE INDENNIZZA IN CASO DI RITARDO SU VOLO CON PIU’ TRATTE? SENTENZA 11 LUGLIO 2019, CASO C-502/18 CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

24 Novembre 2019 , Scritto da l.marton

QUALE VETTORE INDENNIZZA IN CASO DI RITARDO SU VOLO CON PIU’ TRATTE? SENTENZA 11 LUGLIO 2019, CASO C-502/18 CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

La sentenza 11 luglio 2019, caso C-502/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha formulato un principio di diritto secondo il quale “ L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per l’aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo”.

Questa decisione origina da una fattispecie relativa ad un viaggio aereo composto da due voli: Praga (Repubblica ceca) a Bangkok (Thailandia) via Abou Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

La prima parte del viaggio era stata gestita da un vettore comunitario; la seconda da un vettore di un paese terzo nell’ambito di un accordo di code-sharing in cui si era verificato un ritardo oltre tre ore all’arrivo con richiesta di pagamento della compensazione pecuniaria rifiutata dal vettore comunitario.

In virtù di ciò emerge la richiesta di interpretare le norme menzionate con l’obiettivo di conoscere chi dei due vettori fosse tenuto a corrispondere la compensazione prevista.

Preliminarmente la Corte asserisce che “ occorre ricordare, da un lato, che un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Wegener, C‑537/17, EU:C:2018:361, punti 18 e 19 e giurisprudenza citata), tale che l’applicabilità del regolamento n. 261/2004 va valutata in considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale dello stesso”.

La pronuncia della Corte poi si sofferma sull’art. 3, paragrafo 5 che individua l’ambito di applicazione soggettiva del regolamento circoscrivendolo “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato” e “ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri” predetti.

La Corte precisa che “un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione deve essere considerato un volo solo, talché, nel suo ambito, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo. Poi, l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 261/2004 precisa che, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”.

In sostanza la Corte rinvia all’istituto della rappresentanza ed alla sua applicazione.

In base a ciò emerge l’obbligo del rappresentante, nel caso di inesatto adempimento del rappresentato, di indennizzare il passeggero.

Alla luce di ciò afferma “Così, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale, nell’ambito di un volo in coincidenza composto da due voli che sono stati prenotati con un’unica prenotazione, il secondo volo è realizzato in virtù di un accordo di code-sharing da un vettore aereo operativo diverso dal vettore aereo operativo che ha concluso il contratto col passeggero e ha effettuato il primo volo, quest’ultimo vettore è vincolato contrattualmente ai passeggeri anche nell’ambito dell’esecuzione del secondo volo”.

Definito questo principio la Corte aggiunge che in ogni caso è necessario un ritardo non inferiore alle tre ore per poter ottenere l’indennizzo previsto dal combinato disposto degli artt. 5, paragrafo 1, lettera c e 7, paragrafo 1 del regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 61, nonché del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 38).

L’unico soggetto onerato per tale compensazione è identificato dall’art. 5, paragrafo 1 lettera c) e paragrafo 3 del regolamento 261/2004 nel vettore aereo operativo, nella definizione fornita dall’art.2, lettera b) del regolamento per cui è «vettore aereo operativo» «un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero».

Affinché tale qualifica possa sussistere occorrono due condizioni cumulative: l’effettiva realizzazione del volo e l’esistenza di un contratto concluso con il passeggero.

Circostanze che per la Corte sussistono nel caso di specie: vi è la realizzazione di un volo da parte del vettore comunitario svolto in adempimento di un contratto di trasporto concluso con i passeggeri reclamanti acquistato peraltro con unica prenotazione.

Tale considerazione, pertanto, non è affatto derogata da un ritardo verificatosi nella seconda parte del volo, realizzata da altro vettore.

Vincolo che per la Corte discende anche dalla norma ex art. 3, paragrafo 5, seconda frase del regolamento n. 261/2004 che consente di soddisfare l’esigenza di tutela dei passeggeri, con una azione risarcitoria diretta nei confronti del vettore parte nel contratto di trasporto trascendendo dagli accordi da quest’ultimo stipulati con altri operatori per la realizzazione delle restanti tratte.

Soluzione ritenuta corretta dalla Corte anche in virtù della facoltà del vettore comunitario di rivalersi su quello extracomunitario per l’inadempimento della obbligazione assunta.

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