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Blog di l.marton

RESPONSABILITA’ CONDOMINIO PER INFILTRAZIONI ESCLUSA SE DERIVA DA DIRAMAZIONE PRESENTE NEL APPARTAMENTO DEL SINGOLO CONDOMINO (CASS. sentenza n. 27248/2018).

28 Ottobre 2018 , Scritto da l.marton Con tag #infiltrazioni d'acqua, #risarcimento, #responsabilità condominio, #responsabilità condomino, #2051 c.c., #art. 1117 n.3, #principio ubicazione, #principio destinazione, #diramazione

RESPONSABILITA’ CONDOMINIO PER INFILTRAZIONI ESCLUSA SE DERIVA DA DIRAMAZIONE PRESENTE NEL APPARTAMENTO DEL SINGOLO CONDOMINO (CASS. sentenza n. 27248/2018).

Con la sentenza n. 27248/2018 del 26.10.2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del condominio in caso di infiltrazioni di acqua cagionate dalla rottura di una diramazione presente nel singolo appartamento.

Trattasi di una fattispecie sorta dalla richiesta di risarcimento per le infiltrazioni subite, avanzata da una coppia di proprietari contro il proprietario dell’appartamento del piano superiore.

Quest’ultimo respingeva ogni addebito e chiamava in causa il condominio, soggetto giuridico condannato in sede di gravame.

Proprio nei confronti di tale ultima decisione era formulato ricorso in Cassazione per due motivi di diritto.

Il primo concernente la violazione o la falsa interpretazione/applicazione del combinato disposto ex art. 1117 n. 3 e d ex art. 2051 c.c. poiché la Corte di Appello aveva ritenuto, in relazione alle infiltrazioni, di dover applicare un criterio distintivo fra la parte di proprietà esclusiva e di quella comune non fondato sulla “ubicazione” delle condotte, ma sulla “destinazione”.

In tal guisa la Corte di appello, secondo i ricorrenti, aveva deciso che la diramazione presente nell’appartamento fosse oggetto di custodia del condominio, incapace di dimostrane il caso fortuito, non del singolo condomino.

Il secondo gravame, invece, riproponeva tali considerazioni specificando che le infiltrazioni derivavano dalla rottura della chiave di stacco dell’acqua posta nel locale cucina dell’appartamento superiore e pertanto le conclusioni della Corte territoriale non potevano esser considerata corrette.

Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso.

Preliminarmente, ha specificato che è indiscutibile che la fonte del danno ingiusto sia da rinvenire nella rottura della chiave di stacco dell’acqua, posta nel locale cucina dell’appartamento superiore.

Da ciò ha ritenuto che le conclusioni rese dal giudice del gravame non siano corrette, pur considerando l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale conforme alla decisione resa dalla Corte di Appello (sent. 2151/1964).

Infatti, la Corte ha ritenuto di dover aderire ad un altro orientamento giurisprudenziale ossequioso del criterio di riparto fondato sulla ubicazione piuttosto che sulla mera destinazione.

Pertanto, la Cassazione ha specificato che per individuare la “diramazione degli impianti” il solo art. 1117 c.c. non è sufficiente e necessita di esser interpretato in uno con l’art. 2051 c.c.

Quest’ultima norma disciplina “una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante la effettiva disponibilità” (Cass. 19045/2010).

Alla luce di tanto il Collegio ha aderito all’orientamento per cui “la presunzione di condominio dell’impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso, ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno le diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua agli altri condomini” (Cass. 2043/1963).

In conclusione la Corte ha accolto il ricorso ed ha cassato il provvedimento impugnato.

 

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