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Blog di l.marton

CADUTA DEL PEDONE: OBBLIGO DI CUSTODIA; RESPONSABILITA’ DEL COMUNE E DEL CONDOMINIO. CASS. ORDINANZA 2328/2018

21 Maggio 2018 , Scritto da l.marton Con tag #art. 2051 c.c., #caduta pedone;, #responsabilità condominio, #responsabilità comune;, #grata, #marcipaiede, #potere di ingerenza e di gestione

CADUTA DEL PEDONE: OBBLIGO DI CUSTODIA; RESPONSABILITA’ DEL COMUNE E DEL CONDOMINIO. CASS. ORDINANZA 2328/2018

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.2328/2018 si è pronunciata sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune e del Condominio in caso di caduta di un pedone su di una grata di aereazione, posta su di un marciapiede pubblico, a copertura di un cavedio condominiale.

In particolare la Corte ha fornito risposta al seguente quesito: “se possa ammettersi, accanto alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del proprietario/Comune, una concorrente responsabilità del Condominio (o meglio, dei singoli condomini), ed eventualmente su quali basi”.

Per fornire risposta a questo quesito la Corte premette che in "caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 del codice della strada) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 cod. civ., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito" (Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01, in motivazione). Nondimeno, si è pure affermato che "detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi", a condizione "che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza", visto che il "criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire".

Per la Corte di si tratta di una circostanza presente nel caso di specie, ( relativo alla caduta da parte dell’istante su di una grata, parte del marciapiede, strumentale a far passare aria e luce al cavedio condominiale) in cui si analizza la custodia e la responsabilità di una res inglobata in un bene pubblico, ma al contempo strumentale a fornire una precipua utilitas ad un soggetto/ente privato.

La Corte, inoltre, osserva che la sussistenza di una custodia allargata risultava esser presente anche dal pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico da parte del condominio, “ovvero un tributo il cui presupposto impositivo è costituito dal solo fatto della utilizzazione, ovvero dalla "relazione materialmente instaurata con la cosa" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 8 settembre 2017, n. 21018).

In tal guisa è palese che lo stesso utilizzatore in uno con il comune proprietario godeva di un reale potere di controllo e di ingerenza presupposto della loro responsabilità per il danno subito dal passante.

Alla luce di tanto la Corte aggiunge che quanto asserito non produce l’emersione di un automatismo per cui l’utilizzatore è sempre il custode, anzi  è utile “a riconoscere che siffatta evenienza deve escludersi qualora "il potere di utilizzazione della cosa è derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione fattuale che si è determinata, ha conservato effettivamente la custodia".

La Corte di Cassazione in realtà registra nel caso di specie che l’obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. può esser riconosciuto in capo a più soggetti laddove emerga (da una indagine caso per caso) la coesistenza di un potere di gestione e di ingerenza sul manufatto “pericoloso”.

È pertanto palese che la ricostruzione resa si fonda sul fatto che la grata incorporata in un bene pubblico (marciapiede), ma con scopo precipuo ed ulteriore a favore del condominio, non poteva in alcun modo esser ritenuta assoggettata solo ed esclusivamente alla responsabilità e controllo dell’ente territoriale, ma necessitava di un controllo e di una ingerenza del condominio, con ripercussioni in termini di responsabilità.

 

 

 

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