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Blog di l.marton

Ripartizione delle spese condominiali in assenza di tabelle millesimali. Criterio di riparto: Cass. odinanza n. 4259/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018.

2 Marzo 2018 , Scritto da l.marton Con tag #condominio;, #art. 1123 c.c.;, #1132;, #riparto spese;, #condomino;

Ripartizione delle spese condominiali in assenza di tabelle millesimali. Criterio di riparto: Cass. odinanza n. 4259/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.4295/2018 si è espressa in merito al criterio di riparto delle spese fra i condomini in assenza delle tabelle millesimali.

In particolare ha adottato il criterio conforme a quanto disposto ex art. 1123 c.c. che al primo comma statuisce: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

Soluzione che, pertanto, trova la sua applicazione in assenza di una convenzione fra i condomini assunta all’unanimità.

Per comprendere appieno l’arresto richiamato è necessario un richiamo al caso di specie.

Trattasi di un’impugnazione di una delibera assembleare con la quale il condominio aveva deciso di ripartire in parti uguali e non secondo i millesimi le spese derivante da un decreto ingiuntivo esecutivo e con beneficiario un soggetto che era avvocato, difensore del condominio e al contempo condomino.

L’impugnazione era dichiarata improcedibile dal Giudice di Pace poichè proposta con ricorso e non con citazione; era, invece, accolta dal Tribunale, in sede di gravame la lettura per cui era corretto il criterio di riparto utilizzato nella delibera impugnata.

Questa decisione si basava sul presupposto che la ripartizione delle spese relative provvedimento esecutivo, non esistendo le tabelle millesimali era da ancorare ad un modello comune a i condomini confermato dalla impossibilità di applicare l'art. 1132 c.c. perché il condominio non aveva deliberato di resistere alla pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti.

Questa decisione era oggetto ricorso in Cassazione da parte del condomino creditore con una serie di motivi fra cui quello relativo all’applicazione dell’art. 1123 c.c.

Sul punto la Cassazione adotta una decisione conforme ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la ripartizione tra i condomini degli oneri derivanti dalla condanna del condominio va comunque fatta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione (arg. da Cass. Ric. 2017 n. 02240 sez. M2 - ud. 18-01-2018 Sez. 2, 12/02/2001, n. 1959). Né ha rilievo in senso contrario alla necessaria ripartizione interna dell'importo oggetto di condanna la mera mancanza formale delle tabelle millesimali (come considerato dal Tribunale di Roma), spettando semmai al giudice di stabilire l'entità del contributo dovuto dal singolo condomino conformemente ai criteri di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote di proprietà (Cass. Sez. 2, 26/04/2013, n. 10081; Cass. Sez. 2, 30/07/1992, n. 9107). La deliberazione adottata a maggioranza di ripartizione in parti uguali degli oneri derivanti dalla condanna del condominio, in deroga all'art. 1123 c.c., proprio come avvenuto nell'impugnata delibera del 2 aprile 2013, va peraltro certamente ritenuta nulla (Cass. Sez. 2, 16/02/2001, n. 2301;

Cass. Sez. 2, 04/12/2013, n. 27233).

Inoltre, la stessa Corte si esprime anche su di un altro profilo contestato, ovvero la quota che il condomino creditore dovrebbe comunque corrispondere.

In merito a ciò la Cassazione precisa che “invalidità della deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. (Cass. Ric. 2017 n. 02240 sez. M2 - ud. 18-01-2018 Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n.801).

 

 

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